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Le 3 Domande Fondamentali sulla SCIA Commerciale
A cosa serve la SCIA Commerciale
Cos'è la SCIA
La SCIA (acronimo di segnalazione certificata di inizio attività) è uno strumento di semplificazione e liberalizzazione delle attività d’impresa che dall’agosto del 2010, per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 49, comma 4-bis), ha sostituito la più conosciuta DIA (dichiarazione di inizio attività), con conseguente riscrittura dell’art. 19 della legge n. 241/1990 che l’aveva introdotta a suo tempo.
La SCIA è stata anche estesa alle attività edilizie (art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12.7.2011, n. 106).
Le previsioni della normativa nazionale hanno trovato la propria declinazione nelle norme regionali del procedimento amministrativo (legge regionale 19/2007) e nelle leggi regionali di settore interessate.
A cosa serve la SCIA
La SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso, nulla osta il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti dalle norme di settore (ad esempio i requisiti professionali e morali dell’imprenditore, l’idoneità dell’immobile ove si svolge l’attività sotto i diversi profili urbanistico/edlizi –agibilità e destinazione d’uso- igienico-sanitari, di sicurezza antincendio, di impatto acustico ecc. ecc.).
Chi deve fare la SCIA Commerciale
Soggetti Obbligati
Qualunque imprenditore, sia esso artigianale, commerciale o di servizi, per iniziare, modificare (ampliare, ridurre, variare, subentrare, trasferire) un’attività economica, deve presentare una SCIA alla pubblica amministrazione competente.
Responsabilità
Nella struttura giuridica della SCIA è l’imprenditore segnalante che si assume la responsabilità, di fronte alla pubblica amministrazione ed ai terzi, della rispondenza al vero di quanto segnalato, ne consegue che l’esame preliminare in merito alla conformità alla normativa generale e di settore dell’attività che si intende intraprendere è un fatto che si sviluppa per intero nella sfera giuridica del privato.
Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione della SCIA i casi in cui siano previste autorizzazioni e licenze, in forza di contingentamenti numerici (ad esempio nei settori del trasporto taxi e noleggio con conducente, delle farmacie) o di strumenti di programmazione aventi natura edilizio-urbanistica (ad esempio l’apertura o l’ampliamento o il trasferimento di medie e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali).
Sono, altresì, esclusi gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze e nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
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Come si fa la SCIA Commerciale
Accesso alla SCIA
Ogni Ufficio della Pubblica Amministrazione competente le Pratiche SCIA (ad il Comune di riferimento) mette a disposizione delle Imprese un Servizio deputato a ricevere le SCIA stesse.
In molti casi tale Servizio è di tipo Online, in altri va svolto presso lo Sportello competente.
Efficacia
La SCIA (completa nelle dichiarazioni sostitutive ed esaustivamente corredata), munita di ricevuta di avvenuta protocollazione, ha efficacia immediata, nel senso che l’attività oggetto della segnalazione può essere intrapresa sin dal momento della presentazione della SCIA all’amministrazione competente.
Allegati
La segnalazione deve essere corredata da “autocertificazioni” con le quali l’imprenditore (o un tecnico incaricato e dotato di specifica abilitazione professionale) attesta la sussistenza dei presupposti di fatto e giuridici che consentono l’esercizio dell’attività che si intende intraprendere
Controlli
La pubblica amministrazione, dopo aver ricevuto una SCIA ha il compito di avviare una attività di controllo di quanto dichiarato dal segnalante. Al termine del controllo, qualora accerti la mancata rispondenza al vero di quanto dichiarato e in caso di accertata assoluta insussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari all’esercizio dell’attività, oltre a presentare denuncia penale alla competente Autorità giudiziaria per dichiarazione falsa o mendace, deve adottare, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, un provvedimento diretto a vietare la prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora la pubblica amministrazione ritenga, nell’ambito della propria azione di verifica della sussistenza di requisiti e presupposti, che sia possibile conformare, l'attività intrapresa e i suoi effetti, alla normativa vigente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.